STATUTO
Costituzione - Denominazione - Sede
Art. 1. E' costituita con Sede in Busto Arsizio
(VA) l’Associazione di promozione sociale denominata "Dawa"
Ente Non Commerciale di Tipo Associativo ai fini e per gli effetti
dell’art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460 e nel
rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Art. 2. L’Associazione "Dawa”,
più avanti chiamata per brevità Associazione, non
ha scopo di lucro. Può svolgere ogni attività patrimoniale,
economica e finanziaria consentita, e utile per il raggiungimento
dei propri scopi.
Finalità e attività
Art. 3. L’Associazione in particolare persegue
le seguenti finalità:
diffusione degli insegnamenti della scuola Nyingma del Buddhismo
tibetano, sotto la guida del Lama A_zom Rinpoche e la direzione
dell'insegnante residente Italo Cillo, con particolare riferimento
a un Buddismo laico, ricco di insegnamenti pratici utilizzabili
nella vita di tutti i giorni, con un’ampia varietà
di metodi per sviluppare le potenzialità naturali della
mente.
La salvaguardia, sostegno e valorizzazione della cultura tibetana
.
Aiuto al popolo tibetano in tutte le attività con particolare
attenzione a bambini, anziani e monaci.
Art.4. L’Associazione realizza i propri scopi
con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo
meramente esemplificativo:
- organizzazione di incontri di meditazione e di approfondimento
degli insegnamenti del Buddismo
- organizzazione di conferenze pubbliche con insegnanti qualificati
- edizione di opuscoli, libri e materiale divulgativo
- vendita occasionale di materiali documentativi (foto, libri,
traduzioni, opuscoli, gadget)
- attività di promozione culturale per la diffusione del
Buddismo
- salvaguardia sostentamento e valorizzazione della cultura tibetana
promuovendo e realizzando
attività di raccolta fondi per finanziare e sostenere progetti
di intervento e aiuti umanitari per i bisognosi in condizione
di svantaggio
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione
potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide
finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati
al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere
iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire
risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento
dell’oggetto sociale; effettuare attività produttive,
accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
Soci
Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione,
tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età
potranno inoltre essere soci minorenni, in questo caso il diritto
di voto viene svolto dai genitori, che condividendone gli scopi,
intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione
gratuitamente parte del proprio tempo libero. L’Associazione
garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è
subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini
prescritti dall’assemblea.
Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere
presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà
sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione
deve esse re comunicato per iscritto all'interessato specificandone
i motivi. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni
ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea
che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua
prima riunione.
Diritti e doveri dei soci
Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati
con preavviso scritto di almeno 8 giorni su tutte le attività
ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto
di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali
e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, dall’appartenenza
all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare
le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo
eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.
Art. 10. La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per morosità;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
d) per esclusione.
Art. 8 bis. I soci di dividono nelle seguenti categorie:
a. fondatori
b) onorari.
c) ordinari
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo
l'atto costitutivo;
Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità
dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo
le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote
associative.
Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve
particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria,
su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento
di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli
altri tipi di soci.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si
rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti
ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o
regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano
in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è
deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione,
la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da
parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di
esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso
all’Assemblea.
Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione
in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone
gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti.
I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo,
ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono
di volta in volta intraprese dall’Associazione.
Organi sociali e cariche elettive
Art. 12.
Sono organi sociali:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
Tutte le cariche sociali sono elettive. Ai componenti gli organi
sociali non possono essere corrisposti emolumenti.
Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano
ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è
presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una
volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio,
per l’approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo, ogni
qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando
ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli
associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce
in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione
ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve
avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate
mediante invio di lettera non raccomandata o mail o fax a tutti
i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo
dell’Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora
e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti
oggetto del dibattimento.
Art. 14. L’Assemblea può essere costituita
in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente
costituita con la presenza di almeno la metà degli associati,
mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione
presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Non è
consentita l’espressione del voto per delega o corrispondenza.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza
dei voti.
Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del
Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,
i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente
per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali
si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare
insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto
dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti
compiti:
discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo
• definisce il programma generale annuale di attività;
• procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche
elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
• determina l’ammontare delle quote associative e
il termine ultimo per il loro versamento;
• discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti
dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
• delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
• decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art.
10;
• discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine
del Giorno.
•
Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica
dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla
devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera
in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del
patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Consiglio Direttivo
Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto
da 3 a 9 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica
tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato
dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare,
quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede
sociale almeno 15 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei
consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque
riguardanti le persone.
Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito
dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione:
pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione
del programma di attività che non sia riservato per legge
o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
• elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca
• elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo
revoca;
• nomina il tesoriere e il segretario;
• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
• predispone all’Assemblea il programma annuale di
attività;
• presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione:
la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio
trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti
ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché
il bilancio preventivo per l’anno in corso.
• conferisce procure generali e speciali;
• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone
mansioni, qualifiche e retribuzioni;
• propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento
dell’Associazione e degli organi sociali;
• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi
soci;
• ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati
dal Presidente;
• delibera in ordine all’esclusione dei soci come
da art. 10.
Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile
uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede
alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché
questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri
da sostituire.
Il Presidente
Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante
dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale.
Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato
a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a
rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti
riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità
giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri
o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento
le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti
d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi
tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Art. 24.
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa
e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio
finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione
dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni
assunte dal Consiglio.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 25. L’esercizio sociale decorre dal
1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l’approvazione
all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto
economico e finanziario dell’esercizio trascorso, dal quale
dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
Indipendentemente alla redazione del rendiconto economico e finanziario,
in caso di raccolte occasionali pubbliche di fondi, l’Assemblea
ordinaria è tenuta ad approvare entro 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto
e conservato ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73, dal quale
devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa,
in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a
ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
indicate all’art.108 del DPR 917/86.
Art. 26. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali,
di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche
e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e
a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche
di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria
e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento;
g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’
associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun
caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito
a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 27. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 28. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato,
secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il
conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione
o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà
dell’Associazione.
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 29. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso
dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai
sensi dell’art. 18 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione,
dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione
con finalità analoghe. In nessun caso possono essere distribuiti
beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale
Art. 30. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale
dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente
previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative
in materia.
Busto Arsizio, 18 Gennaio 2007